Io sono di parte. E ascolto black-metal, ciò che non predispone certo alla fiducia e all’armonia universali. Quindi, vi riporto pari pari quello che ho letto e vediamo se anche voi lo capite allo stesso modo. Argomento e, a seguire, testo:
“CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/12/2014
CERTEZZA DEL DIRITTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE
Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.”
Ok. Ecco cosa si legge, tra l’altro, nel testo approvato:
“Articolo 3
(Modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
1. L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
“1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni, relative a dette imposte, elementi passivi fittizi quando l’ammontare è superiore ad euro 1000”. ”
Inoltre:
““ ART. 3
(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milionecinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila”
Conclusione: se siete sopravvissuti alla lettura, giunti fino qui non vi viene il dubbio che sia stato depenalizzato un reato non lieve, ovvero l’emissione di fatture false? Fatemi sapere.